Pignoramento usufrutto vitalizio – quando il creditore prega per la salute del debitore esecutato

L’articolo 555 codice di procedura civile, che disciplina la forma del pignoramento, fa espressamente riferimento, non solo ai beni immobili, ma anche ai diritti immobiliari; prescrive, infatti, che l’atto di pignoramento deve indicare esattamente i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione.

All’esecuzione immobiliare risultano, pertanto, assoggettati, per espressa previsione normativa, non solo il diritto di proprietà del debitore su determinati beni immobili, ma anche il diritto di usufrutto.

Come stabilito dall'articolo 979 del codice civile la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

Il valore dell'usufrutto vitalizio dipende dalle probabilità di sopravvivenza dell'usufruttuario, e quindi non è influenzato dalla variazione del tasso legale. L'usufrutto vitalizio, infatti, vale tanto più quanto l'usufruttuario è giovane, e il suo valore si calcola sulla base di tabelle statistiche sulla durata media della vita. L’usufrutto a tempo determinato, invece, viene determinato proprio in base all'interesse legale. Si tratta infatti di stabilire il valore di un capitale che rende un interesse per un determinato numero di anni. Dal confronto tra le rispettive tabelle si può stabilire quando è più conveniente costituire un usufrutto vitalizio o un usufrutto a tempo determinato.

Tra le facoltà concesse all'usufruttuario, peraltro, meritano di essere menzionate quella di locare il bene, di concedere ipoteca su di esso (ma non anche di costituire servitù a carico del fondo), nonché di cedere il proprio diritto per un tempo determinato o perfino sine die (sempre fermo restando il limite della vita dell'originario usufruttuario, essendo vietata la disposizione dell'usufrutto “mortis causa”).

Per quanto concerne la sorte dei diritti personali di godimento che l’usufruttuario abbia eventualmente fatto nascere sul bene, in linea di massima essi vengono meno contestualmente all'estinzione dell'usufrutto. Una eccezione degna di nota, tuttavia, è rappresentata dal contratto di locazione: per tutelare le legittime aspettative ed esigenze del locatario, l’articolo 999 del codice civile prevede che i rapporti in corso di esecuzione alla cessazione dell'usufrutto, a patto che risultino da atto pubblico o scrittura privata avente data certa anteriore, continuano per la durata stabilita dal contratto di locazione, fino a un termine massimo di cinque anni (sul punto, si veda, tra le altre, Cass. Civ., sentenza numero 3457/1969).

La durata dell'usufrutto vitalizio, sarà ancorata non già alla vita dell'usufruttuario assegnatario ma alla vita del debitore sottoposto ad esecuzione, consolidandosi il diritto di proprietà in capo al nudo proprietario dopo il decesso del debitore sottoposto ad esecuzione.

27 Settembre 2012 · Loredana Pavolini