Pignoramento dello stipendio – Non commette reato il datore di lavoro terzo pignorato che, dopo l’assegnazione giudiziale, non trasferisce il quinto della busta paga al creditore procedente
Non commette reato il datore di lavoro terzo pignorato che, dopo l'assegnazione giudiziale, non trasferisce il 20% della busta paga al creditore procedente
Con riguardo alla procedura esecutiva presso terzi, l’articolo 546 del codice di procedura civile, comma 1, stabilisce che dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto di pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose o alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Qualora l’oggetto del pignoramento sia un credito, gli obblighi che la legge impone al custode devono interpretarsi nel senso che il terzo, una volta notificatagli il decreto giudiziale di assegnazione al creditore procedente delle somme detenute in custodia, non può compiere atti di disposizione sulla somma pignorata e non può consegnare o pagare le somme da lui dovute al debitore sottoposto ad azione esecutiva, senza apposito ordine del giudice. Ciò all'evidente scopo di evitare la sottrazione delle somme dal medesimo dovute all'azione esecutiva del creditore procedente.
Ne discende che, in caso di custodia ex articolo 546 del codice di procedura civile, comma 1, l’unica violazione degli obblighi del custode suscettibile di integrare il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (articolo 388 del codice penale) è costituita dal mancato accantonamento delle somme dovute al proprio creditore (il dipendente debitore) in favore del creditore procedente, cioè dalla sottrazione di esse dal vincolo di indisponibilità impresso dal pignoramento presso terzi.
Pertanto, nessuna penale responsabilità può discendere quando il datore di lavoro, terzo pignorato, dopo aver consegnato al creditore procedente le somme accantonate, ometta di versare il quinto dello stipendio del dipendente debitore al creditore di quest’ultimo. Il mancato pagamento imputabile al datore di lavoro integra esclusivamente un inadempimento civilistico.
Si tratta di quanto stabilito dai giudici della Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza 24882/2019.