Pignoramento dello stipendio e del trattamento di fine rapporto

Pignoramento di uno stipendio già decurtato

Fra non molto mi vedrò notificare citazione del tribunale per eventuale pignoramento dello stipendio. Adesso ne percepisco uno gia' decurtato, impegnato per i prossimi 10 anni.Visto che ho 44 anni, presumo che non riuscirò ad estinguere fino alla pensione tutti i miei debiti.

Potete dirmi che accadrà alla liquidazione? Ci sarà un ulteriore Pignoramento TFR?

Si rifaranno sempre del quinto, ogni mese o su tutta la liquidazione?

Pignoramento dello stipendio e del TFR

Prima dell'entrata in vigore della “Legge finanziaria 2005”, il lavoratore che avesse contratto un debito poteva subire una trattenuta della retribuzione per effetto di un pignoramento del creditore, secondo i limiti disposti dalla disciplina del codice di procedura civile, il cui articolo 545, comma 3,  consentiva che le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, fossero pignorabili nei seguenti casi e misure:

Dal 1° gennaio 2005, invece, per i pignoramenti notificati all'azienda, si applicano i diversi limiti disposti dall'articolo 2 del Testo unico numero 180/1950. Per effetto di tale disposizione gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti sono pignorabili:

  1. fino alla concorrenza di un terzo del loro importo, al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
  2. fino alla concorrenza di un quinto del loro importo, al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato, gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro;
  3. fino alla concorrenza di un quinto del loro importo, al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2) e 3), non può essere colpita una quota retributiva maggiore del quinto, mentre, per il solo caso in cui concorra una causa di cui al numero 1), potrà essere colpita la retribuzione fino alla metà.

Per i sequestri e i pignoramenti derivanti da crediti alimentari, è stato dunque introdotto un limite fisso, con conseguente eliminazione del potere di determinazione prima attribuito al giudice.

Per il concorso di più crediti, diversi da quelli alimentari, è stato invece introdotto, a vantaggio del lavoratore, il limite massimo del quinto.

Anche il trattamento di fine rapporto può essere sottoposto a sequestro e pignoramento negli stessi limiti sopra indicati.

30 Ottobre 2012 · Lilla De Angelis