Pignoramento presso la residenza del debitore per insolvenza con finanziarie


Preciso che ho un debito con due finanziarie uno pari a 5000 euro e un altro pari a 24000 euro.

Debito finanziarie - Pignoramento presso la residenza del debitore?

Preciso che ho un debito con due finanziarie uno pari a 5000 euro e un altro pari a 24000 euro.

Essendo stato un ottimo, anzi un eccellente pagatore in passato oggi mi trovo in condizioni totalmente opposte al passato.

Essendo disoccupato non posso piu pagare i miei debiti e le mie pratiche sono passate ai recuperi credito.

Preciso che sono un nulla tenente, che con mia moglie nel 2005 decidemmo di sposarci e di attuare la divisione dei beni cioe' prima di non pagare piu i debiti.

Preciso che mia moglie ha un attivita di bar dal 2009 e preciso che la nostra abitazione è posta in un cortile con ben 20 appartamenti con un numero civico unico e la nostra residenza e tra uno di questi appartamenti.

Ma l'affitto dove risiedo con la mia famiglia e intestato a mia sorella.

Le chiedo se può un ufficiale giudiziario entrare a casa di mia sorella per fare un pignoramento.

E le chiedo cosa può succedere all'attivita di mia moglie.

Il pignoramento presso la residenza del debitore non è usuale

Io devo precisare che il pignoramento presso la residenza del debitore non è frequente.

Ma, nello stesso tempo, devo aggiungere che, nel caso in cui tale pignoramento fosse richiesto dal creditore, vigerebbe il principio della presunzione legale di proprietà.

In altre parole, l'ufficiale giudiziario deve presumere che tutti i beni presenti nella casa in cui risiede il debitore siano di proprietà del debitore stesso.

L'onere di confutare tale presunzione sarebbe attribuito esclusivamente a sua sorella, la quale dovrebbe dimostrare con documentazione a data certa (fatture) l'effettivo acquisto dei beni pignorati.

Suggerisco un contratto di affitto e di comodato gratuito regolarmente registrati all'Ade.

Per quanto attiene l'attività di sua moglie, i beni da lei acquistati durante il matrimonio ed eventuali conti correnti a lei intestati, ritengo che essi non siano aggredibili nel corso di eventuali azioni esecutive promosse dai creditori.

Questo perchè sarebbe oltremodo difficile, per un creditore, dimostrare che i prestiti indicati nella domanda fossero stati da lei richiesti per far fronte ad esigenze familiari. Essi risalgono a data antecedente il matrimonio e quindi prima della formazione del nucleo familiare.

3 Ottobre 2024 · Marzia Ciunfrini

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