Pignoramento presso terzi con notifica e adempimenti datore lavoro
Notifica pignoramento presso terzi
Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro dopo notifica del pignoramento? Deve trattenere una somma dallo stipendio del lavoratore a titolo di custodia fino all'udienza?
In che misura?
Se il lavoratore ha il 50% dello stipendio impegnato in cessioni?
Il pignoramento presso terzi non si perfeziona con la notifica dell'atto di citazione
Il pignoramento presso terzi non si perfeziona con la notifica dell'atto di citazione di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile, ma solo con la dichiarazione positiva e non contestata di cui all'articolo 547 (ovvero, nell'ipotesi che il terzo non collabori o che in ordine alla sua dichiarazione sorgano contestazioni, con la sentenza di accertamento).
Solo con la dichiarazione di quantità, che viene resa innanzi al giudice dell'esecuzione e raccolta nel verbale di udienza, si accerta infatti l'effettiva esistenza ed entità del credito e le eventuali cessioni del quinto che insistono sullo stipendio del debitore.
A questo proposito va aggiunto che la cessione non può superare il 20% dello stipendio netto così pure il prestito delega e quindi. di norma, dovrebbe residuare almeno il 10% netto per il pignoramento dello stipendio. Fermo restando che sarà il giudice per le esecuzioni a fissare l'entità della quota pignorata e che, in alcuni casi, il prestito delega non viene computato nel calcolo per la sua determinazione.
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