Pignoramento presso terzi » Quanto può durare il procedimento?

Pignoramento presso terzi poi più nulla » Quanto tempo può durare questa situazione di stallo?

A causa di alcuni debiti non onorati, con un fornitore, ho ricevuto un atto di precetto: in seguito, si è presentato a casa mia l’ufficiale giudiziario a prelevare dei beni per un pignoramento presso terzi, avanzato, appunto, dal mio creditore.

Da quel giorno sono passati circa due mesi e mezzo, ma non ho saputo più nulla.

Sono preoccupato, quanto tempo può durare questa situazione di stallo?

Pignoramento presso terzi » La procedura, le norme e la giurisprudenza

Dopo aver disposto il pignoramento tramite l'ufficiale giudiziaro, il creditore deve chiedere, a pena di decadenza, l’assegnazione o la vendita del bene, oppure la distribuzione del denaro pignorato, entro il termine massimo di 90 giorni dal giorno dell'avvenuto pignoramento.

Questo, secondo quanto disposto dall'articolo 497 del Codice di Procedura Civile, che recita: Si precisa che il termine previsto dalla norma in analisi per l'efficacia del pignoramento, pari a novanta giorni, ha una diversa decorrenza a seconda delle varie forme di espropriazione: per l’espropriazione immobiliare il termine decorre dalla notifica dell'atto di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile o dalla trascrizione dello stesso, a seconda che si ritenga l'uno o l'altro essenziale. Nel caso dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, dal giorno del compimento delle relative operazioni; nell’espropriazione presso il terzo, dalla notifica dell'atto di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile. L'orientamento dottrinale dominante ritiene che l'inefficacia ex [[497]] debba essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa. Diversamente, secondo parte della giurisprudenza può essere rilevata d'ufficio.

Decorso il termine di efficacia del pignoramento, lo stesso diventa inefficace.

Così, il creditore è costretto ad iniziare una nuova procedura esecutiva, chiedendo all'ufficiale giudiziario di effettuare un nuovo pignoramento.

Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 9624/03, ha sancito che: Nell'ambito del processo esecutivo, sia il caso in cui alla esecuzione del pignoramento non segua il deposito della istanza di vendita, sia il caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine sono strutturalmente assimilabili alla vicenda dell'estinzione del processo, piuttosto che all'inefficacia del pignoramento; ne consegue che in entrambi i casi la situazione può essere definita con l'ordinanza di cui all'articolo 630 cod. proc. civ., avente come contenuto il diretto accertamento dell'inefficacia del pignoramento e la conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo, che sarà soggetta, in base al combinato disposto degli articoli 630, terzo comma, cod. proc. civ., e 130 disp. att. cod. proc. civ.,al sistema di controllo costituito dal reclamo avverso l'ordinanza, deciso con sentenza, al quale potrà far seguito l'appello e quindi il ricorso ordinario per cassazione. Pertanto, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, ex articolo 569, prim comma, cod. proc. civ., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita.

Pertanto, a parere degli Ermellini, i beni pignorati al debitore gli dovranno essere restituiti, salvo gli eventuali costi da rimborsare al custode dei beni.

Il discorso vale principalmente per il pignoramento di cose mobili (per esempio, una scrivania, un divano, un attrezzo), tra cui è ricompreso il denaro.

3 Ottobre 2013 · Andrea Ricciardi