Pignoramento presso la residenza del debitore – precauzioni

Per l’Ufficiale Giudiziario, tutto quanto presente nell’appartamento in cui risiede il debitore è pignorabile, a meno che l’effettivo proprietario non riesca a produrre fattura nominativa dell'acquisto del singolo bene.

Per risolvere il problema esistono diverse soluzioni.

Una soluzione potrebbe consistere nella sottoscrizione di un contratto di locazione dell'appartamento ammobiliato (con allegato inventario di arredi ed elettrodomestici concessi in comodato d’uso). Il contratto va, naturalmente, registrato.

In alternativa, prima che il debitore vi fissi la residenza, l’ospite può anche incaricare un tecnico (eventualmente un CTU del tribunale) per una perizia asseverata dalla quale si evinca lo stato dei luoghi alla data, producendo altresì un elenco dettagliato di quanto contenuto nell’appartamento.

Infine, si può effettuare la registrazione, presso l'Agenzia delle Entrate, di un contratto di comodato d'uso per i beni in esso dettagliati, fra ospite (proprietario dell'appartamento o conduttore) e debitore. Implicitamente l'atto evidenzia, a data certa, che i beni elencati non sono di proprietà del debitore.

L’unica cosa che il debitore non deve fare è quella di acquisire, senza alcun accorgimento formale, la residenza presso altri soggetti.

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30 Maggio 2012 · Simone di Saintjust