La conversione del pignoramento va richiesta al giudice dell'esecuzione
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La conversione del pignoramento (articolo 495 codice di procedura civile) può essere richiesta al Giudice dell’Esecuzione tramite istanza redatta da un legale unicamente prima che sia disposta la vendita del bene a pena di inammissibilità.
Essa prevede la possibilità, per il debitore sottoposto ad esecuzione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Ma è fondamentale che l’istanza di conversione sia presentata prima dell’ordinanza con la quale il Giudice fissa la data della vendita o delega le operazioni di vendita ad un professionista.
Inoltre è necessario depositare nella cancelleria del Giudice dell’esecuzione unitamente a suddetta istanza, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
Badi bene che non è detto che i beni inclusi nel verbale siano poi effettivamente venduti all’asta. Dipende dal loro valore. Se, come si evince dalla sua esposizione, detti beni le sono stati lasciati in custodia, può anche sperare in un nulla di fatto.
21 Novembre 2012 · Marzia Ciunfrini
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