Risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore - Risarcimento danni da protratta occupazione dell'immobile e risarcimento danni patrimoniali
Ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, il conduttore che ritarda la restituzione dell'immobile locato, dopo la risoluzione contrattuale, è tenuto a risarcire il locatore con il canone corrispettivo stabilito nel contratto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. La norma codicistica appena citata, assicura, in altre parole, al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno, incentrata sulla presunzione secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato. Si tratta di presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al locatore: il conduttore in mora non può ...
Sentenza civile e risarcimento danni - Rischio pignoramento stipendio?
In seguito ad un processo civile per un incidente, la sentenza del giudice ritenutomi responsabile dei danni mi costringe a pagare alla parte lesa una cifra di discreta entità, nell'ordine dei 40.000euro. Al momento la causa è in fase di appello, ma il giudice non ha sospeso temporaneamente la sentenza, per cui suppongo che la richiesta di risarcimento non tarderà a arrivare. Io vorrei però evitare di pagare prima che la sentenzia sia stata riesaminata in appello. Al momento il mio conto in banca è pressoché asciutto, poiché ho appena sostenuto una grossa spesa per beni immateriali. Non ho immobili ...
Risarcimento danni e class action - Il danneggiato potrà aderire anche dopo la sentenza che accerta la responsabilità dell'impresa
La legge 31/2019 (disposizioni in materia di azione di classe), che entrerà in vigore a partire dal 18 aprile 2020, regola l'azione collettiva che può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Con l'introduzione dell'articolo 840 sexies nel codice di procedura civile, il testo normativo stabilisce che, con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale, dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore ...
In seguito ad una causa penale da me vinta e costituitomi parte civile per ottenere un risarcimento (vinta anche questa) il mio legale mi chiede solo di spese “vive” oltre 5000 euro e mi dice che i tempi per pignorare la casa del mio creditore vanno dai 5 ai 15 anni. Io sono un pensionato, ho 60 anni e stento ad arrivare a fine mese non ho figli e finora dal 2004 per questa storia ho sborsato con grande sacrificio moltissimi soldi. Ora che dovremmo essere alla fine mi sento dire che i tempi sono lunghissimi e ci vogliono ancora cifre per me da capogiro!!!!!! Ma per avere giustizia come si fa? Credevo fosse un diritto per un onesto cittadino.
Sul danno la beffa!
La mia causa dapprima penale e’ contro un individuo che mi ha aggredito e provocato lesioni piu’ altri 7 reati per i quali fu a suo tempo condannato. Ma io QUANDO avro’ giustizia e QUANDO saro’ risarcito? Non posso continuare a sostenere le spese per il pignoramento e non credo vivro’ abbastanza per vedere la fine di questa storia.
Le chiedo ( oltre che qualsiasi consiglio lei voglia darmi) posso pretendere di pagare a storia finita una volta ottenuto il risarcimento? O devo rinunciare perdendo cosi’ tutto il denaro fin’ora speso dal 2004 e vedere perso il MIO DIRITTO per essermi rivolto alla legge come farebbe un cittadino onesto?
Scusi il mio sfogo, ma sono disperato stanco, deluso.
Di solito non entriamo mai nel merito delle problematiche che intercorrono fra avvocato e cliente, perchè le vicende sono sempre molto articolate, complesse e le motivazioni di atti e comportamenti non possono essere esposte con compiutezza nelle poche righe di un commento.
Qui, in merito alle sue lamentele, si può solo dire che fu introdotta con le liberalizzazioni del 2007 la legge che consentiva il patto di quota lite, in base al quale cliente ed avvocato potevano fissare, come onorario, una percentuale sull’indennizzo effettivamente percepito.
Inutile aggiungere che la legge, a tutela dei cittadini, spesso “spremuti” dai propri legali, fu combattuta e vanificata, nel tempo, da lobbies, CNF e politici di parte.
C’è anche da osservare che se la controparte possiede un immobile lo si pignora subito, a meno che il bene non sia stato confiscato dallo Stato, nel qual caso i tempi sono lunghi.
Il suggerimento che mi sento di darle è quello di saldare il conto con l’attuale avvocato e poi rivolgersi ad un’associazione di consumatori presente sul territorio in cui lei vive: sarà così possibile avviare, sulla base delle due sentenze, azioni esecutive davvero efficaci, condotte da staff di professionisti a costi tutto sommato accessibili.