Pignoramento di un immobile inserito in un fondo patrimoniale » Rientrano fra i bisogni della famiglia le bollette condominiali

Può essere disposto il pignoramento per una casa, inserita in un fondo patrimoniale, a causa di debiti contratti per oneri condominiali non corrisposti.

Sono soggetti a esecuzione forzata i beni del fondo patrimoniale in caso di debiti contratti per i bisogni della famiglia tra i quali rientra il mancato pagamento degli oneri condominiali.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23163/14.

Da quanto si apprende dalla pronuncia esaminata, qualora i coniugi siano morosi per oneri condominiali, l’eventuale destinazione del bene immobile nel fondo patrimoniale, non li salva dall'esecuzione forzata, iniziata con ipoteca e finita con il pignoramento la vendita all'asta.

Come chiarito in diversi interventi nel nostro blog, istituire un fondo patrimoniale, purtroppo non significa proteggere l'immobile da qualsiasi aggressione dei creditori. Anzi, per determinati tipi di debiti, il fondo patrimoniale rimane comunque aggredibile.

Da ricordare, infatti, che il codice civile stabilisce che tutti i debiti contratti per spese di prima necessità della famiglia consentono, ai relativi creditori, di ipotecare, pignorare e mettere all'asta l’immobile anche se inserito nel fondo patrimoniale.

Ebbene, a parere degli Ermellini, rientrano fra i bisogni della famiglia gli atti di amministrazione dei beni come, appunto, le bollette condominiali e le spese legali sostenute dall'amministratore per poter riscuotere gli oneri non pagati dai condomini morosi.

Dunque, secondo i giudici di piazza Cavour, se i coniugi non pagano le spese condominiali relative all'immobile costituito nel fondo patrimoniale, il condominio può disporre il pignoramento dell'abitazione.

E ciò perché, come accennato, fra debiti contratti per i bisogni della famiglia rientrano senz'altro le spese condominiali.

3 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi





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