Pignoramento esattoriale presso terzi – L’atto è nullo se non sono indicate ed allegate le cartelle di pagamento per le quali si procede ad esecuzione forzata
In tema di esecuzione esattoriale, l'atto di pignoramento presso terzi, anche quando é predisposto nelle forme previste dal dpr 602/1973, articolo 72-bis, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte.
Pertanto, al pignoramento presso terzi ai sensi del DPR 602/1973, ex articolo 72-bis si applica il disposto dell'articolo 543 del codice di procedura civile secondo il quale l’atto in questione deve contenere l’indicazione del credito per cui si procede.
Infatti, nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella esattoriale, ed eventualmente l’avviso di mora, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.
Ne discende che l'atto di pignoramento di tipo esattoriale non può contenere, pena la sua nullità, una insufficiente specificazione del credito, indicato ad esempio con la generica dicitura Euro tot per tributi/entrate, senza alcun riferimento alle relative cartelle di pagamento. Nè può essere invocato, dal concessionario della riscossione, l'articolo 2700 del codice civile (riservato ai soli atti pubblici) per asserire che il pignoramento eseguito dall'agente di riscossione fa piena fede, fino a querela di falso, dell'attività compiuta per la sua redazione, inclusa l’effettiva allegazione della cartella di pagamento.
In sostanza, nell'ambito dell'attività dell’ufficiale di riscossione, occorre distinguere il caso in cui egli esercita le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, rispetto alle quali assume la veste di pubblico ufficiale ed é conseguentemente dotato dei poteri di fede privilegiata previsti dagli articoli 2699 e 2700 del codice civile; dal caso in cui agisce quale operatore privato ed e’ quindi sprovvisto dei citati poteri e, mentre la notifica dell'atto di pignoramento costituisce funzione tipica dell’ufficiale giudiziario, sicché all'agente di riscossione che ad esso si sostituisce vanno riconosciuti gli stessi poteri, altrettanto non può dirsi per la stesura dell’atto di pignoramento, che non rientra fra le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario, ma costituisce un atto di parte.
In conclusione, l'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non é assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.
E' quest'ultimo il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 26519/2017. Pertanto, può essere accolta l’opposizione agli atti esecutivi, dichiarandone la nullità, del pignoramento esattoriale eseguito presso terzi ed impugnato per omessa indicazione dei crediti per i quali si procede.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!