Pignoramento esattoriale dello stipendio – E le pensioni?
La riduzione della trattenuta di pignoramento al 10% ed al 14% per debiti esattoriali si riferisce solo agli stipendi di importo fino a 5 mila euro
Per quel che attiene le disposizioni sulla riscossione coattiva delle imposte sul reddito, l'articolo 72 ter del dpr 602/1973 si occupa, in particolare, di limiti di pignorabilità delle retribuzioni percepite da lavoratori dipendenti, debitori inadempienti, quando soggetti ad azione esecutiva avviata da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).
La norma in commento prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2 mila e 500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2 mila e 500 euro e non superiori a 5 mila euro. Resta ferma, continua il testo dell'articolo, la misura del 20% (un quinto), se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
Gli stessi limiti vengono usualmente fatti valere anche nel pignoramento della retribuzione presso il datore di lavoro quando il creditore è un ente locale (sanzioni amministrative, tributi locali, contributi, tasse automobilistiche).
Tuttavia, nella norma manca qualsiasi esplicito riferimento alle pensioni, il che presuppone che i limiti indicati non siano ad esse applicabili.
Forse perchè, in caso di pignoramento, le pensioni già beneficiano di quanto disposto dall'articolo 545 del codice di procedura civile, secondo il quale le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di mille euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dalla normativa vigente, fondamentalmente un quinto).