Pignoramento esattoriale » Equitalia può rivalersi sui gioielli di famiglia?

Pignoramento esattoriale » Equitalia può rifarsi sui gioielli di famiglia?

Salve, mi chiamo Silvia e sono in grosse difficoltà. Vi spiego la mia situazione: sono debitrice di alcune cartelle esattoriali di equitalia scadute, che non ho mai pagato, per il valore di oltre 30.000 euro.

Nella casa in cui viviamo, ereditata da mio padre, siamo in possesso di diversi gioielli (anche quelli ereditati) e oggetti di valore. Comunque, non siamo benestanti.

Vorrei sapere se è possibile che Equitalia possa disporre il pignoramento anche questi oggetti.

Se si, che fine fanno dopo?

Pignoramento esattoriale » Sequestro e messa all'asta

La risposta al quesito è, purtroppo, affermativa: l'agente della riscossione, infatti, può anche optare per un pignoramento mobiliare. Così facendo può rivalersi su tutti i beni mobili del debitore quali, per esempio, un televisore, una scrivania, un quadro, ma anche denaro e oggetti di valore come preziosi o gioielli.

In questo, caso equitalia potrà, appunto, disporre il pignoramento dei gioielli di famiglia, sia che essi siano nella disponibilità materiale del debitore, sia che si trovino, per esempio, chiusi in una cassetta di sicurezza in banca.

A questo punto, eseguito il pignoramento e asportati i beni dalla casa del debitore, essi saranno sottoposti alla vendita forzata: un’asta condotta sotto la supervisione del tribunale.

Dopo l'asta, qualora il secondo incanto sia rimasto infruttuoso, ed Equitalia non riuscisse a vendere i suoi gioielli, ne potrà chiedere l’assegnazione.

In pratica, può chiedere al giudice che tali oggetti le vengano dati in proprietà. In questo modo, il debitore viene definitivamente espropriato dei gioielli.

A riguardo, la normativa vigente stabilisce che gli oggetti d’oro e d’argento non possono essere, in nessun caso, venduti per un prezzo inferiore al loro valore di mercato ma, se restano invenduti, sono assegnati, per tale valore, ai creditori. In questo modo, l’amministrazione ne diventa la nuova proprietaria e i beni non sono più restituiti al debitore.

In questo modo, la pubblica amministrazione assegnataria dei preziosi viene soddisfatta del proprio credito nella misura del valore di stima dei preziosi.

13 Dicembre 2013 · Andrea Ricciardi