Non integra reato lo scioglimento di una pregressa donazione a favore del debitore dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento
Non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento la donazione di un bene immobile effettuata dal debitore dopo la notifica, ma prima della trascrizione dell'atto di pignoramento, a causa della funzione costitutiva che la trascrizione assume nel dar vita al vincolo d'indisponibilità relativa a favore dei creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Analogamente, non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento lo scioglimento di una pregressa donazione di un bene immobile a favore del debitore dopo la notifica, ma prima della trascrizione dell'atto di pignoramento.
Il principio rilevante per la configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è l'inefficacia degli atti di alienazione e di quelli che limitano la disponibilità dei beni pignorati in pregiudizio dei creditore pignorante soltanto dopo e non prima l'effettuazione della trascrizione.
In pratica, se al debitore viene notificato un atto di pignoramento di un bene precedentemente ricevuto in donazione, la donazione può essere sciolta, il bene torna di proprietà del donante ed il creditore procedente resta con il classico pugno di mosche. Purchè lo scioglimento della donazione avvenga prima della trascrizione dell'atto di pignoramento: altrimenti si incorre nel reato previsto dal codice penale (articolo 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) che riguarda chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
Le considerazione appena esposte sono quelle riportate dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 29154/15.