Pignoramento – La quota di prelievo va calcolata su stipendi e pensioni al netto delle ritenute

Il pignoramento di stipendi e pensioni è regolato dal DPR 180/1950 (da intendersi esteso anche ai dipendenti privati), nonché dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

In particolare l'articolo 2 del DPR 180/1950 stabilisce che gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge; 2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.

E' quanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 3648/2019.

17 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic