Pignoramento del conto corrente su cui affluiscono accrediti di stipendio o pensione – Approfondimenti

Il calcolo della quota impignorabile delle disponibilità giacenti nel conto corrente dove affluiscono stipendi e pensioni

Come ormai sappiamo, l'articolo 545 del codice di procedura civile, a far data dal 21 agosto 2015, vige nella versione che recepisce le modifiche apportate dal decreto legge 83/15.

In pratica, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Se il conto corrente intestato al debitore è destinato esclusivamente agli accrediti di pensione e stipendio (oltre che, naturalmente, ai prelievi) ci chiediamo quale sia la somma effettivamente pignorabile dal creditore procedente ad una certa data successiva al 21 agosto 2015, considerando che prima di tale data, per giurisprudenza consolidata, risultavano del tutto irrilevanti le ragioni per le quali le somme risultavano versate in conto corrente.

Prima del 21 agosto 2015, tutte le eventuali giacenze in conto corrente risultavano pignorabili dal creditore procedente, risultando il denaro, per i giudici della Corte di cassazione, un bene fungibile per eccellenza: in altri termini indistinguibile, dopo l'accredito, dai versamenti effettuati dall'INPS a titolo di pensione e dal datore di lavoro a titolo di stipendio.

L'unica strada percorribile per rispondere al quesito, a nostro parere, sembra essere quella di calcolare l'importo impignorabile delle somme a titolo di stipendio o pensione affluite sul conto corrente intestato al debitore e la giacenza impignorabile a partire dal 21 agosto 2015, tenendo conto che l'assegno sociale è una voce di entità variabile nel tempo.

La giacenza impignorabile è data, di volta in volta, dalla somma della quota impignorabile di stipendio o pensione che confluisce in conto corrente con il minore fra giacenza impignorabile e disponibilità effettiva prima dell'accredito.

Facciamo un esempio, nell'ipotesi in cui il creditore agisca per debiti di natura ordinaria o alimentare:

Supponiamo che il 3 marzo 2016 venga notificato alla banca il pignoramento del conto corrente del debitore sottoposto ad esecuzione. L'importo impignorabile delle giacenze in conto corrente è pari a 4904 euro. Il creditore procedente potrà pignorare solo quanto la disponibilità effettiva in conto corrente eccede (eventualmente) la giacenza impignorabile, vale a dire 96 euro.

Il calcolo della quota impignorabile delle disponibilità giacenti nel conto corrente dove affluiscono stipendi e pensioni se il creditore è Equitalia

Rispetto all'esempio portato nella precedente sezione le cose variano leggermente, a favore del debitore, se il creditore procedente è Equitalia ed agisce per debiti originati dall'omesso o insufficiente pagamento di imposte sul reddito.

Infatti il dpr 602/73 all'articolo 72 ter (comma 2 bis) dispone che nel caso di accredito sul conto corrente intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Ferme le ipotesi già formulate, nello scenario in cui fosse Equitalia il creditore procedente al pignoramento del conto corrente intestato al debitore, l'importo impignorabile delle giacenze disponibili sarebbe pari a 9362 euro.

Avremmo, infatti, per un pignoramento presso terzi notificato alla banca nei primi giorni di gennaio 2016:

Saranno, in pratica pignorabili solo 26 euro.

Pignoramento del conto corrente quando vi affluiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

L’articolo 50 del TUIR riporta un elenco tassativo dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali, in caso di pignoramento del conto corrente a partire dal 21 agosto 2015, vanno tenute in conto le limitazioni imposte per gli stipendi dall'articolo 545 del codice di procedura civile.

Tra i redditi assimilabili a stipendio vi sono, ad esempio, le borse di studio, gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, i compensi dei giudici tributari.

L'elenco rubrica, in dettaglio, le seguenti tipologie di reddito:

Quando l'ultimo accredito di stipendio o pensione viene effettuato tra la notifica del pignoramento ed il blocco del conto corrente disposto dalla banca terza pignorata

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, possono essere pignorate:

  1. per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
  2. nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito;

In particolare, non può essere pignorato l'ultimo emolumento accreditato a titolo di pensione o stipendio per debiti originati dall'omesso o insufficiente pagamento delle imposte sul reddito.

22 Novembre 2015 · Simonetta Folliero