Pignoramento delle somme depositate in conto corrente e principio generale di fungibilità del denaro

Per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Ne consegue che, laddove il creditore procedente sottoponga a pignoramento somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente il credito dei debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente.

Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto corrente: in altre parole, il denaro é bene fungibile per eccellenza (Corte di cassazione sentenza 17178/2012).

Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto. Per fortuna, alla parziale tutela almeno di stipendi e pensioni accreditati in conto corrente ci pensa l'articolo 545 del codice di procedura civile stabilendo che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

24 Luglio 2019 · Simonetta Folliero