Pignoramento dei beni mobili in comodato all’inquilino

Contratto di comodato e debiti dell'affittuario: esiste la possibilità che un ufficiale giudiziario effettui il pignoramento dei beni dell'inquilino, anche se sono di proprietà del padrone di casa?

La normativa vigente, avvalorata da giurisprudenza consolidata, ritiene che il creditore possa tranquillamente procedere ad un pignoramento mobiliare anche quando i beni pignorabili si trovino in luoghi di proprietà di terzi per via di un rapporto giuridico fra debitore e terzo, come, ad esempio, la locazione o il comodato di immobile.

Peraltro, si presume che appartengano al debitore tutti i beni che si trovano nella sua abitazione.

In tale caso, quindi, l’ufficiale giudiziario è legittimamente portato a ritenere che quanto troverà nell'appartamento del debitore, appartenga davvero al soggetto che vi risiede, anche se è il conduttore.

Una volta disposto il pignoramento il debitore, però, potrà opporsi al provvedimento dell'ufficiale giudiziario presentando il documento dal quale risulti che la proprietà dei beni pignorati sia dell'effettivo proprietario di casa.

A questo punto sussiste la possibilità che l’ufficiale procedente annulli il pignoramento, attestata l'evidenza che i beni appartengano a un terzo ed avvertendo della circostanza il creditore.

Nulla vieta, però, che l’u.g. non giudichi sufficienti i documenti esibiti e prosegua nel pignoramento su istanza del creditore, eventualmente richiedendo l’ausilio della Forza pubblica.

Se accade ciò, il reale proprietario del bene pignorato, ovvero il padrone di casa, può legittimamente proporre opposizione all'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

Il locatore, in questo caso, deve dimostrare di essere il legittimo proprietario dei beni pignorati.

Per farlo, deve fornire la prova che il soggetto contro cui è stato fatto il pignoramento li detiene non perché ne è il proprietario, ma per un rapporto contrattuale di comodato.

19 Maggio 2014 · Stefano Iambrenghi