Pignoramento dei beni della comunione legale

Pignoramento e regime patrimoniale della famiglia - Comunione dei beni, separazione dei beni e fondo patrimoniale

Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni. I due regimi alternativi cui i coniugi possono accedere con una convenzione contenente una esplicita manifestazione di volontà, sono la separazione dei beni ed il fondo patrimoniale. E' ammessa inoltre una cosiddetta comunione convenzionale, nella quale i coniugi decidono per un regime che convenzionalmente esclude alcuni aspetti della comunione pur adottandone sostanzialmente lo schema di funzionamento.

La comunione legale tra i coniugi si differenzia notevolmente rispetto alla comunione ordinaria e la disciplina prevista per l’espropriazione di beni indivisi non può applicarsi in maniera automatica a tutte le ipotesi di esecuzione forzata su beni rientranti nella comunione legale. Anche la Corte Costituzionale (sentenza numero 311 del 10 marzo 1988) ha evidenziato che dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria, ed ha precisato che:

Nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell'altro coniuge deve intendersi come atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratta di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio dell'atto stesso e non nella sua inesistenza.

I debiti gravanti sulla comunione legale

In generale i beni della comunione legale rappresentano la garanzia primaria dei creditori per le obbligazioni contratte da entrambi i coniugi congiuntamente, per i pesi e gli oneri che gravano sui beni stessi al momento dell'acquisto, per le spese derivanti dalla loro amministrazione, manutenzione, per le spese collegate all'andamento della famiglia e dei figli. L'espropriazione dei beni della comunione per debiti gravanti in via principale sulla comunione medesima si svolge secondo le regole ordinarie. Nel caso in cui l'obbligazione dei coniugi sia stata assunta congiuntamente non sorgono particolari problemi interpretativi; nel caso in cui, invece, l'obbligazione sia stata contratta da uno solo dei coniugi, si ritiene che, ove dal titolo esecutivo si possa desumere il carattere comune dell'obbligazione, si potrà aggredire il bene comune per intero. L'espropriazione dovrà essere quella ordinaria sui beni del debitore per il coniuge contraente e sui beni del terzo proprietario per la parte di responsabilità che il coniuge non obbligato e nemmeno responsabile deve sopportare.

I debiti personali del coniuge

I beni della comunione oltre a garantire primariamente i debiti della famiglia, in via sussidiaria garantiscono, nei limiti della quota dell'obbligato, i debiti contratti personalmente dal coniuge, conclusi senza il consenso dell'altro ed eccedenti il patrimonio personale del coniuge debitore.

Per il criterio di sussidiarietà della responsabilità gravante sui beni della comunione, l'esecuzione sui beni della comunione per debiti personali di un coniuge non può intraprendersi prima della negativa o insufficiente escussione del patrimonio personale del coniuge obbligato. Viene, tuttavia, generalmente escluso che possa essere fatto carico al creditore procedente non solo di esperire preventivamente e con esito negativo l'azione esecutiva sui beni personali del coniuge obbligato, ma anche di compiere indagini; si ritiene che sia il coniuge non debitore a dover eccepire l'esistenza di beni personali dell'altro coniuge, da aggredire preventivamente.

L'azione esecutiva sulla comunione legale

Nel caso in cui il creditore proceda per debiti contratti personalmente da uno dei coniugi, per orientamento prevalente, laddove oggetto della procedura esecutiva siano beni compresi nella comunione legale:

18 Aprile 2014 · Lilla De Angelis