Il creditore può pignorare il bene donato o reso indisponibile dal debitore (trust, fondo patrimoniale, vincolo di destinazione) senza procedere alla revocatoria dell’atto

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Si tratta del testo della sezione I-bis che il decreto legge 83/15 aggiunge all'articolo 2929 del codice civile.

In pratica, nonostante eventuali atti di alienazione del bene a titolo gratuito (donazione) e indipendentemente da atti che comportano vincoli di indisponibilità del bene (come trust, fondo patrimoniale e vincolo di destinazione), trascritti dal debitore dopo il sorgere del credito, il creditore può ugualmente pignorare il bene, a condizione che il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla trascrizione effettuata dal debitore, senza dover necessariamente procedere per la declaratoria di inefficacia dell'atto.

Il debitore e il terzo eventuale pignorato (beneficiari della donazione o del vincolo di destinazione) potranno contestare il pignoramento esclusivamente attraverso un'azione giudiziale di opposizione all'esecuzione, che avrà esito positivo se, e solo se, riusciranno a dimostrare che l’atto del debitore non è a titolo gratuito oppure che non comporta un vincolo di indisponibilità del bene. L'onere della prova viene pertanto trasferito, con questa integrazione al codice civile, dal creditore al debitore.

La nuova formulazione dell'articolo 2929 del codice civile si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente al 27 giugno 2015.

2 Luglio 2015 · Annapaola Ferri