Pignorabilità di indennità di disoccupazione, pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento

Pignoramento indennità di disoccupazione

Con la sentenza 85/2015 la Corte costituzionale ha sancito che l’indennità mensile di disoccupazione rientra tra le prestazioni previdenziali assimilate alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'articolo 38 della Costituzione.

L'indennità di disoccupazione, dunque, ha natura previdenziale: l'articolo 38 comma 2 della Costituzione dispone, infatti, che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Ora, l'articolo 545 del codice di procedura civile prevede, per le prestazioni di natura previdenziale, che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile, per crediti di natura ordinaria (banche, privati, finanziarie) nella misura del 20%.

Attualmente, l'importo dell'assegno sociale è pari a 448 euro: pertanto la sola parte dell'indennità di disoccupazione che eccede i 672 euro (importo dell'assegno sociale aumentato della metà) può essere pignorata nella misura di un quinto per crediti ordinari e nella misura di un decimo (fino a 2.500 euro) per crediti esattoriali.

Pignoramento pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento

La pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento sono impignorabili in quanto hanno natura di sussidio e, pertanto, rientrano nelle previsioni dell'articolo 545 del codice di procedura civile laddove dispone che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Anche a voler considerare la pensione di invalidità (o inabilità) assoggettabile a pignoramento per la parte che eccede il minimo vitale (corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà - per il 2018 essendo la misura massima dell'assegno sociale stabilita in 453 euro, il minimo vitale risulta pari a 680 euro circa), dal momento che per l'anno 2019 l'importo della pensione di invalidità è di 285,66 euro (corrisposto per 13 mensilità) se ne deduce che la pensione di invalidità è praticamente impignorabile.

L'indennità di accompagnamento, invece, è assolutamente impignorabile. Si tratta, infatti, di erogazione a carattere non previdenziale ma assistenziale, in quanto volta a a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse dell'articolo 545 comma secondo del codice di procedura civile. Il principio di diritto è stato enunciato, in tempi relativamente recenti (14 gennaio 2016) anche del Tribunale di Padova, a cui era aveva fatto ricorso l'INPS per contestare la sospensione del pignoramento dell'indennità di accompagnamento decretata dal giudice dell'esecuzione a seguito di opposizione proposta dal debitore sottoposto ad azione esecutiva che si era visto pignorare alla fonte l'indennità in parola.

19 Marzo 2018 · Giorgio Martini