Responsabilità del vettore aereo – L’eventuale danno non patrimoniale derivante dalla perdita del bagaglio deve essere provato


L'eventuale danno non patrimoniale derivante dalla perdita del bagaglio deve essere provato

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In base alla Convenzione di Montréal sul trasporto aereo internazionale, ratificata anche dalla legge nazionale, la responsabilità del vettore per i danni derivanti dalla perdita del bagaglio è limitata a 1.164 euro.

La domanda che ci si pone è se il limite previsto per i danni derivanti dalla perdita del bagaglio valga per i soli danni materiali, o anche per quelli non patrimoniali (ossia lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali, ad esempio).

Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 14667/15.

I giudici di legittimità hanno ritenuto, innanzitutto, che i danni derivanti dalla perdita del bagaglio non possano ascriversi alla fattispecie del c.d. danno da vacanza rovinata, che riguarda il diverso aspetto della responsabilità dell'organizzatore e del venditore per le obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico.

A giudizio degli ermellini, va poi osservato che la Convenzione di Montréal lascia ai singoli Stati la libertà di prevedere o meno il risarcimento del danno non patrimoniale: tocca ai singoli ordinamenti decidere se risarcire o meno, oltre al danno materiale, il danno non patrimoniale.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, e in particolare i princìpi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dalla perdita del bagaglio, è subordinato alla dimostrazione del nesso causale tra la ritardata consegna dei bagagli ed il pregiudizio non patrimoniale lamentato, ossia lo stress ed i disagi psicologici conseguenti alla indisponibilità degli oggetti personali.

27 Novembre 2025

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