Per contestare gli oneri condominiali posti a proprio carico, iInutile opporsi al decreto ingiuntivo, bisogna impugnare la delibera assembleare di approvazione e ripartizione della spesa


La delibera dell’assemblea di condominio che approva la spesa e la ripartisce tra i condomini costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino ricorrente a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto.

Le censure avverso le delibere dell’assemblea del condominio possono essere proposte e sono esaminabili dal giudice soltanto nel giudizio che segue all’impugnativa della delibera stessa e non anche in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il controllo del giudice è limitato, sotto questo profilo, alla sola verifica della perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera.

Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nell’ipotesi in cui l’amministratore del condominio chieda ed ottenga un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, l’eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la validità della documentazione posta a fondamento dell’ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, non anche la validità della deliberazione avente ad oggetto l’approvazione delle spese condominiali, che può essere contestata unicamente con l’impugnazione della delibera assembleare.

Ciò è quanto è stato stabilito dai giudici del Tribunale di Roma (4.a sezione Civile) nella sentenza del 23 gennaio 2017.

23 Aprile 2017 · Giorgio Martini

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Stai leggendo Per contestare gli oneri condominiali posti a proprio carico, iInutile opporsi al decreto ingiuntivo, bisogna impugnare la delibera assembleare di approvazione e ripartizione della spesaAutore Giorgio Martini Articolo pubblicato il giorno 23 Aprile 2017 Ultima modifica effettuata il giorno 23 Aprile 2017 Classificato nelle categorie , , , Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

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