Anche la moglie separata con addebito per colpa, che non percepisce l’assegno di mantenimento, ha diritto alla pensione di reversibilità

Non è giustificabile il diniego da parte dell'INPS, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione per colpa, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.

Peraltro, la legge 903/1965, che disciplina la concessione della pensione di reversibilità, non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato.

Nella legge appena citata, la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato con addebito per colpa) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.

Si tratta del principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza 2606/2018.

11 Febbraio 2018 · Marzia Ciunfrini