Pensione pignorabile per un quinto solo su importo che eccede il minimo vitale

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Con la sentenza numero 506 del 4 dicembre 2002, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle norme che al tempo escludevano la pignorabilità nei limiti di un quinto della pensione di vecchiaia per crediti diversi da quelli alimentari o contributivi - ha ribadito che il privilegio di esclusione si ispira a criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse finalizzati a corrispondere comunque un minimum (il cui ammontare è riservato all'apprezzamento del legislatore) al pensionato debitore.

Inoltre, la Corte Costituzionale, sempre nella citata sentenza, ha riconosciuto che il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - nel far godere al pensionato un trattamento adeguato alle esigenze di vita può, ed anzi deve, comportare anche una compressione del diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene pensione.

Ma è anche vero, secondo i giudici di piazza del Quirinale, che tale compressione non può essere totale ed indiscriminata. Essa deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi creditori) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro, a non imporre ai terzi un sacrificio dei loro crediti, negando all'intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.

Queste considerazioni hanno condotto la Consulta ad affermare l'impignorabilità assoluta di quella parte della pensione che vale ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Viene quindi mantenuta una sostanziale differenziazione di regime fra stipendi e pensioni. La differenza consiste nell'assicurare una soglia di impignorabilità assoluta per la pensione, tale cioè che si sottragga anche al regime dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Tuttavia, sia la pensione (per la parte che si sottrae al regime di impignorabilità assoluta) sia lo stipendio (per intero) vengono poi egualmente assoggettati al limite del quinto quale possibile oggetto del pignoramento, in modo da contemperare l'interesse del creditore con quello del debitore.

Dunque, è assolutamente impignorabile, con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati, la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita ed è pignorabile nei soli limiti del quinto la residua parte.

Con la sentenza numero 6548/11, la Corte di Cassazione ha poi preso atto della persistente inerzia del legislatore nell'individuazione in concreto dell'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità.

Secondo gli ermellini, non solo il trattamento minimo pensionistico, ma neppure l'importo della pensione sociale corrispondono necessariamente al minimo indispensabile per la sussistenza in vita di condizioni dignitose. L'unico principio di diritto non può che essere quello, di cui alla sentenza appena citata, per il quale l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità - con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati - è rimessa, in assenza di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.

8 Settembre 2013 · Carla Benvenuto





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