Pensione di invalidità – Per ottenerla va preso a riferimento il reddito IRPEF al netto degli oneri deducibili o quello lordo?

Il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d'invalidità civile è quello imponibile, costituito dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili e detraibili (indicati dall'articolo 10 della legge 917/1986 - Testo Unico delle Imposte sul Reddito o TUIR) quali, tra gli altri, le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali, ovvero il reddito lordo, comprensivo di tali oneri?

Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 5450/2017, propendendo per la prima ipotesi.

Infatti, secondo i giudici estensori della sentenza, è la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui il soggetto che richiede la prestazione abbia effettiva disponibilità.

Peraltro, quando il legislatore ha inteso includere nel computo per l'accesso ad una prestazione assistenziale anche alcuni degli oneri deducibili, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto con riguardo all'assegno sociale, laddove è stato previsto che alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

In definitiva, affermano i giudici di legittimità, è da ritenere che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR.

7 Marzo 2017 · Tullio Solinas