Pensione di inabilità ed assegno di invalidità – Chiarimenti in tema di requisiti reddituali e di incollocazione al lavoro

In materia di pensione di inabilità prevista per gli invalidi civili totali e dell'assegno d'invalidità a favore degli invalidi civili parziali, il requisito economico ed il requisito della non collocazione al lavoro integrano un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione.

Per quanto attiene il requisito economico, alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Riguardo, invece, la sussistenza del requisito della non collocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta del disabile di essere sottoposto agli accertamenti medici che sono condizione necessaria per poter chiedere l'iscrizione negli elenchi elenchi speciali per l'avviamento al lavoro. Inoltre il disabile dovrà comunque fornire anche la prova di non aver lavorato nel periodo per il quale viene richiesta la . Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. L'unico limite è costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Questi i chiarimenti forniti dai giudici della Corte di cassazione, in tema di pensione di inabilità ed assegno di invalidità, con la sentenza numero 11582/15.

5 Giugno 2015 · Marzia Ciunfrini




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!