Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento – Agli eredi vanno corrisposti gli importi liquidati dopo la morte dell’avente diritto

Gli eredi dell'invalido hanno diritto alle quote della pensione d'inabilità e dell'indennità di accompagnamento maturate dalla domanda amministrativa alla morte dell'invalido avvenuta in epoca anteriore all'accertamento dell'inabilità da parte della competente commissione provinciale.

Inoltre, il credito inerente a prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili è produttivo di interessi legali e di rivalutazione monetaria, qualora, peraltro, l'esistenza dei presupposti della prestazione venga accertata in epoca successiva alla morte dell'interessato o, comunque, la prestazione stessa venga liquidata non al diretto beneficiario, ma agli eredi.

Agli eredi, tuttavia, in relazione al periodo successivo al decesso dell'avente diritto non spetta la rivalutazione monetaria.

Risulta pertanto evidente che il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e, facendo parte del patrimonio dei titolare, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell'avente diritto antecedente all'accertamento dei presupposti. Ne consegue che, sia nell'ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni di cui si discute vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma ai suoi eredi, viene in rilievo non una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria.

Concludendo, nelle condizioni sopra richiamate, sussiste il diritto degli eredi dell'invalido alla quota dell'indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che possa ravvisarsi alcun arricchimento senza causa, in relazione agli eredi che non abbiano provveduto all'assistenza.

Questi i principi giuridici enunciati dai giudici della Corte Suprema nella sentenza 1323/16.

28 Gennaio 2016 · Tullio Solinas


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