Il patto di quota lite fra avvocato e cliente è legittimo e può essere sottoposto al vaglio di equità del giudice
Il patto di quota lite fra avvocato e cliente è legittimo ed è stato qualificato dalla giurisprudenza come contratto aleatorio, posto che il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza all’esito favorevole della lite, sebbene secondo il Consiglio Nazionale Forense (CNF), l'accordo volto a spartirsi il ricavato al termine dell'incarico, quando l'ammontare di ciò che percepirà il cliente è ben chiaro e determinato, sarebbe illecito.
Il decreto legge 223/2006, infatti, ha disposto l’abolizione del divieto previsto dal codice civile, ammettendo le pattuizioni di quota lite fra avvocato e cliente, ovvero di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, purché redatte in forma scritta, .
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 25012/2014, resa in relazione ad una sanzione disciplinare comminata ad un avvocato, che aveva concluso con il proprio cliente un accordo, in virtù del quale il compenso del professionista era stato determinato in una percentuale della somma che il cliente avrebbe percepito all'esito di un giudizio di risarcimento danni (nel corso del giudizio, il cliente aveva revocato il mandato all'avvocato, sostituendolo con un altro legale), hanno qualificato il patto di quota come un contratto aleatorio, in quanto il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell’esito favorevole della lite e il suo tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo.
Secondo i giudici della Corte, l’aleatorietà del patto di quota lite non esclude la possibilità di valutarne l’equità alla luce del Codice del Consumo: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio.
In particolare, assumono rilievo, per la valutazione di equità del patto di quota lite, gli articoli 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) e 34 (accertamento della vessatorietà delle clausole) del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005).
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