Patente scaduta e rinnovo » Come fare per recuperare la patente in caso di ritiro

Come riavere la patente ritirata per scadenza

Durante il corso della vita, può capitare che la patente di guida venga ritirata. Ad esempio il ritiro può avvenire, quando, per una dimenticanza, ci si scorda di effettuare il rinnovo e si continua a circolare con la patente scaduta.

All'interno dell'articolo, faremo chiarezza su quando effettuare il rinnovo ed in caso di guida con patente scaduta, quali sono le sanzioni a cui si va incontro e come fare per recuperarla.

Quando rinnovare la patente di guida

Il rinnovo della patente va effettuato al termine di un determinato periodo di tempo stabilito in base all'età dell'automobilista.

Per la patente A, B e B-E:

Invece per la patente C e D:

La procedura per il rinnovo della patente

Prima della scadenza della propria patente di guida, bisogna sottoporsi a una visita medica per il rinnovo della stessa. Il costo della visita varia in funzione alla struttura e al tipo di patente da rinnovare e può essere sostenuta anche in una Scuola guida. Ovviamente, rivolgersi a un’autoscuola avrà costi leggermente superiori, con il vantaggio di non dover sbrigare singolarmente tutte le pratiche sotto elencate.

Prima di presentarsi alla visita bisogna:

  1. versare €9,00 sul c/c 9001, bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione;
  2. acquistare una marca da bollo di € 14,62.

Non tutti i medici possono rilasciare il certificato necessario per il rinnovo della patente.

Le figure professionali autorizzate dal Codice sono:

Se la visita avrà esito positivo, il medico rilascerà all'interessato il relativo certificato, dove verrà posta la marca da bollo, e invierà comunicazione della conferma di validità al Ministero dei Trasporti.

Il certificato andrà custodito insieme alla patente scaduta, in attesa che arrivi il tagliando adesivo da applicare sulla patente.

Sarà il Ministero a spedire al domicilio dell'automobilista interessato il tagliando adesivo che attesterà la validità della patente di guida e che andrà applicato sul documento.

E’ possibile avere informazioni sullo stato della pratica, contattando il numero verde 800-23.23.23

Le sanzioni per guida con patente scaduta

In caso di guida con patente scaduta, la stessa viene ritirata dalla Polizia e inviata alla Prefettura UTG del luogo dove è stata commessa la violazione. La patente verrà poi restituita dall'Ufficio Patenti dopo l'esibizione di un certificato medico comprovante l'idoneità alla guida. Nel caso di ritiro, trascorso il termine del ritiro stesso, bisogna recarsi in Prefettura ed esibire la certificazione medica di idoneità alla guida.

La patente europea è stata modificata con il decreto legislativo numero 2 del 2013, che ha modificato l’articolo 126 del Codice della Strada.

Con questa correzione della normativa sono state introdotte alcune importanti novità.

Tra queste assumono particolare rilievo la previsione di nuove categorie di patenti, modifiche alla durata e alla validità del documento di guida.

Non è cambiata, tuttavia, la procedura sanzionatoria per chi circola con la patente scaduta.

La guida di un veicolo (automobile, moto o scooter) con la patente scaduta comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria e il ritiro del documento di guida.

Infatti, chi si mette alla guida di un veicolo fin dal primo giorno dopo la scadenza, va incontro al ritiro della patente e ad una multa da 163 € a 658 €, secondo il comma 11 dell'articolo 126 del Codice della Strada, che recita: Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 163 euro a 658 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

Comunque, chi dimentica di rinnovare la patente sarà soggetto al ritiro del documento e al pagamento di una sanzione ma non resterà a piedi per molto tempo.

Basterà infatti ottenere il certificato medico di abilitazione e presentarsi alla prefettura per rimettersi regolarmente al volante.

Lo ha chiarito la prefettura di Bergamo con la circolare numero 583 del 6 febbraio 2013.

6 Giugno 2013 · Marzia Ciunfrini