Conseguenze della par condicio creditorum nel processo esecutivo

Il nostro ordinamento accoglie il principio della par condicio creditorum e rifiuta il riconoscimento del diritto di priorità al creditore procedente. Ne deriva che il creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, si trova in una situazione paritetica a quella del creditore procedente.

In pratica, sia il creditore pignorante, sia quello interveniente sono titolari dell'azione di espropriazione che deriva dal titolo di cui ciascuno di essi è munito e che ciascuno di essi esercita nel processo esecutivo.

A sorreggere tale enunciato, prima la legge numero 80 del 2005, poi la legge numero 263 del 2005, che hanno definito la categoria dei soggetti legittimati all'intervento, rendendolo possibile:

  1. ai creditori il cui credito sia fondato su titolo esecutivo;
  2. ai creditori che, al momento del pignoramento, abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati oppure abbiano un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri o un diritto di pegno;
  3. ai creditori che, al momento del pignoramento, siano titolari di un credito in denaro risultante dalle scritture
    contabili.

Ed inoltre, l'articolo 500 del codice di procedura civile che riconosce ai creditori intervenuti, oltre al diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, anche il diritto all’espropriazione del bene.

La regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.

In pratica, una volta iniziato il processo in base ad un titolo esecutivo esistente all'epoca, il processo stesso può legittimamente proseguire, a prescindere dalle sorti del titolo originario (che può, nel frattempo, perdere la sua efficacia) se vi siano intervenuti creditori a loro volta muniti di valido titolo esecutivo.

Dunque, dell'atto iniziale del processo (il pignoramento) possono avvalersi non solo il creditore intervenuto in forza di valido titolo esecutivo, ma anche gli altri creditori. L'azione esecutiva di un creditore titolato sopravvive all'interno di una procedura esecutiva nell'ipotesi del venir meno del titolo del procedente. Ove venga meno il titolo del procedente (titolo che ha legittimato l'atto di pignoramento), il vincolo espropriativo non perderà efficacia a fronte della presenza di altri creditori intervenuti, i quali rendono legittima il permanere della compressione della sfera patrimoniale del debitore.

Ma attenzione. Va innanzitutto chiarito che il pignoramento relativo ad un processo esecutivo nel quale non sia ancora intervenuto alcun creditore munito di titolo esecutivo, e laddove sia stata pronunciata la perdita di efficacia del titolo esecutivo del creditore procedente, diviene invalido e rende illegittima l'azione esecutiva fino a quel momento esercitata.

Così come permane, comunque, l'invalidità di tutti gli atti esecutivi posti in essere a seguito di pignoramento invalido per vizi dell'atto in sé o per vizi degli atti prodromici oppure per impignorabilità dei beni: sicché venendo meno l'atto iniziale del processo esecutivo viene travolto
quest'ultimo, con gli interventi, titolati e non titolati, in esso spiegati.

In sintesi, i principi fin qui esposti sono quelli enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, nella sentenza numero 61 del 7 gennaio 2014.

1 Febbraio 2014 · Paolo Rastelli