Pagamento tardivo dell’assegno avvenuto nei termini ma quietanza presentata con tempestivo ritardo

Numerose precedenti decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno stabilito il principio secondo cui non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia trasmesso il nominativo del traente all'archivio CAI dopo aver ricevuto la prova dell'avvenuto pagamento in tempestivo ritardo e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge del nominativo del traente al suddetto archivio.

(cfr. ex multis Collegio Roma decisione numero 1849/12).

Pertanto ove venga fornita dall'interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento tardivo dell'assegno effettuato nei termini, il trattario che non abbia ancora provveduto alla segnalazione in CAI è esonerato dal procedere all'iscrizione del nominativo nel suddetto archivio, né può, secondo buona fede, procedervi.

14 Settembre 2013 · Ornella De Bellis


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12 risposte a “Pagamento tardivo dell’assegno avvenuto nei termini ma quietanza presentata con tempestivo ritardo”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho emesso un assegno sul conto privato andato impagato e per questo sono finito in Cai. Essendo amministratore con poteri disgiunti insieme a mio fratello di una Snc, questa revoca comporta che anche la società non possa emettere assegni se pure a firma di mio fratello, se si come posso ovviare. Grazie

    • Le revoca dall’emissione di assegni e la successiva iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) è strettamente personale. Tuttavia, essa fa riferimento anche al conto corrente di traenza, al quale è indissolubilmente associato il carnet di assegni non più utilizzabile per almeno sei mesi, pena ulteriori sanzioni e la dilatazione del periodo di revoca. Per rimediare e poter operare immediatamente, la società deve aprire un nuovo conto corrente autorizzando alla firma di traenza come amministratore esclusivamente il fratello non iscritto in CAI.

  2. Anonimo ha detto:

    Sicuramente non sono stato chiaro..il pagamento dell’ assegno e stato fatto entro i 60gg e la quietanza liberatoria anche ..solo che per una serie di motivi non sono riuscito a consegnarla entro i 60 gg..e quindi sono stato iscritto in Cai..posso consegnarla tardivamente e chiedere la cancellazione??e quanti giorni ho da quando sono entrato in CAI..grazie

  3. Anonimo ha detto:

    Ho pagato un assegno entro i 60 gg ma non sono riuscito a consegnare la liberatoria in tempo anche se è stata fatta entro i 60gg adesso sono andato in cai ..posso consegnarla tardivamente in banca e quanti giorni dopo ..per far fare la cancellazione

    • Rosaria Proietti ha detto:

      La procedura di pagamento tardivo deve essere avviata dal debitore tassativamente entro 60 giorni dalla data in cui risulta accertata la mancanza di fondi a copertura: una eccezione (come risulta dalla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario in commento) potrà essere fatta dalla banca qualora il nominativo del debitore inadempiente non fosse stato ancora trasmesso alla Centrale di Allarme interbancario (CAI).

  4. claudio_7 ha detto:

    Se la scadenza della presentazione del pagamento tardivo cade di domenica viene posticipata al lunedì?

    • L’articolo 8 (pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione) della legge 386/1990, stabilisce che, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Dunque, il termine di 60 giorni decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno (e non dalla data di presentazione dell’assegno allo sportello). Invece, non c’ alcun esplicito richiamo alla possibilità di adempiere il giorno successivo se il termine ultimo di adempimento cade in un giorno festivo.

  5. Anonimo ha detto:

    Da quello che ho letto e da quello che mi ha detto anche la mia banca però sembrerebbe necessario anche il titolo.

    Dove posso trovare l’articolo di legge che possa garantirmi che è sufficiente che il cliente presenti la mia liberatoria?

    Sembrerebbe che io una volta ricevuto l’importo facciale più le spese sia tenuto a fornire liberatoria e titolo in originale pena rivalsa nei miei confronti per eventuale iscrizione al cai.

    E attualmente io ho potuto fornire solo liberatoria….

  6. Anonimo ha detto:

    Ho rilasciato liberatoria per un assegno di un cliente impagato per mancanza di fondi e poi pagato successivamente mediante bonifico dopo 20 giorni.

    Il cliente mi chiede anche l’assegno da presentare alla banca ma io non ho ancora ricevuto il titolo dalla mia banca.

    Il cliente insiste che la sua banca senza titolo originale non può evitare la segnalazione al CAI e quindi potrà rivalersi si di me in caso di iscrizione.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Questa è bella: dopo aver emesso un assegno scoperto, il traente pretenderebbe anche rivalersi sul beneficiario per l’eventuale segnalazione in CAI?. Non c’è limite alla faccia tosta di certa gente. Mettiamola così allora: la legge dice che non c’è alcun bisogno del titolo originale e che, in caso di pagamento tardivo, il traente deve versare al beneficiario una penale del 10% dell’importo facciale dell’assegno. Il beneficiario è tenuto, semplicemente a riferire per iscritto, nella liberatoria, autenticata, dell’avvenuto pagamento dell’importo facciale e della penale di legge.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per carità, è un fatto notorio di come le banche dettino legge, in Italia.

      Legge 386/1990 – Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

      Articolo 8 (Pagamento dell’assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione).

      1. Nei casi previsti dall’articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

      2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

      3. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario (la banca, ndr) o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.

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