Al pagamento delle spese funebri del defunto sono obbligati gli eredi – Chi anticipa l’importo ha diritto al rimborso

Per quanto riguarda il pagamento dei debiti e pesi ereditari (Cassazione sentenza 1994/2016) le spese per onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari, con la conseguenza che, colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte degli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà.

Le spese funerarie, infatti, sono comprese tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari, cioè dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento-, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità.

Ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi: a tale proposito va ricordato che la qualità di erede non può desumersi dalla semplice chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, conseguendo la stessa solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio per ottenere la quota di rimborso delle spese funebri sostenute per il defunto.

13 Ottobre 2017 · Annapaola Ferri


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28 risposte a “Al pagamento delle spese funebri del defunto sono obbligati gli eredi – Chi anticipa l’importo ha diritto al rimborso”

  1. Stella ha detto:

    Mia zia è deceduta nel 2009.Ho provveduto al funerale ma dopo un pò è spuntato un testamento dove nominava erede universale una persona estranea.
    c’e’ stato un processo per stabilire chi fosse l’erede.Ora a distanza di oltre dieci
    anni posso recuperare le spese funerarie evidenziate anche nel corso del processo?

    • Si, può chiedere il rimborso delle spese sostenute per il funerale all’erede universale, ma se, e soltanto se, dalla data di pubblicazione della sentenza, che ha stabilito chi fosse legittimato ad essere erede universale, ad oggi, sono trascorsi meno di dieci anni. Altrimenti il diritto di esigere il credito vantato da chi ha sostenuto le spese funerarie, nei confronti dell’erede universale obbligato a sostenerle, è da ritenersi prescritto.

  2. Anonimo ha detto:

    @ Rosaria Proietti @11 Aprile 2021 at 10:34
    Quindi, se ho capito bene, mia zia avrebbe dovuto pagare solo la sua quota. In realtà i figli della suocera sostengono che mia zia avrebbe dovuto pagare l’INTERO importo delle spese funerarie in quanto la suocera era convivente con mia zia e mia zia aveva la gestione del patrimonio della suocera.
    Al tempo del funerale della suocera (10 anni fa) non hanno detto nulla. Hanno scelto loro le pompe funebri ed hanno pagato tutto loro.
    Ora che mia zia è morta (ormai da due anni) pretendono che tale intero importo sia pagato dagli eredi di mia zia.
    In base a quanto da voi chiarito, gli eredi della zia dovrebbero rimborsare solo la quota che avrebbe dovuto pagare mia zia al tempo del funerale. Anche se teoricamente avrebbero dovuto dircelo subito e non dopo 10 anni. Loro non hanno mai fatto alcuna messa in mora né a suo tempo nei confronti di mia zia, né nei confronti degli eredi di mia zia al momento della morte.
    Grazie tante per il prezioso aiuto

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’articolo 752 del Codice Civile dispone che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie. Se ciò non bastasse, si può consultare la sentenza della Corte di cassazione 28/2002, in base alla quale viene espressamente stabilito che le spese per il funerale sono da considerarsi pesi ereditari, posti a carico dell’erede. per effetto dell’accettazione dell’eredità.

      Peraltro, se sono trascorsi più di dieci anni dalla data in cui è stato pagato il funerale della suocera della zia o dalla data di una successiva formale richiesta (con raccomandata AR) di rimborso alla zia (o ai suoi eredi), il diritto di ottenere il rimborso delle spese, anche solo in proporzione alla quota spettante al marito della zia premorto (e quindi alla zia), è prescritto.

  3. Anonimo ha detto:

    rif quesito del 10 Aprile 2021 at 13:52
    confermo che la coppia (mia zia e marito) non avevano figli. Le spese funerarie di cui parlo non sono relative a quelle del marito di mia zia, ma a quelle della suocera di mia zia, morta dopo il figlio. Quando è morta la suocera di mia zia, quest’ultima era era già vedova. Le spese funerarie del marito sono state pagate da mia zia per intero, e su questo non ci sono problemi. Le spese funerarie della suocera di mia zia, invece, sono state pagate dai figli (ancora viventi) della suocera, ovvero il fratello e la sorella del marito defunto di mia zia, che erano gli eredi della suocera. Ora che mia zia è morta tali eredi chiedono il rimborso delle spese da loro sostenute per la loro madre agli eredi di mia zia (i suoi fratelli/sorelle).
    grazie infinite per l’ascolto e per l’aiuto!
    non so se è più chiaro.

    • Rosaria Proietti ha detto:

      SI, adesso è chiaro. Sulla base dei chiarimenti, le spese della suocera si ripartiscono fra i figli. Fra i figli viventi e fra gli eredi del figlio premorto. Quindi una quota = spese funerarie suocera / numero figli che hanno accettato l’eredità (viventi e premorti) toccherebbe alla moglie (vedova del figlio premorto) (sua zia, se non erro) o agli eredi di costei, se ella non ha rinunciato all’eredità del marito. Quindi, se sua zia non ha rinunciato espressamente all’eredità del marito, la pretesa dei figli viventi della suocera di sua zia è legittima, tuttavia limitata ad una quota pari al rapporto fra l’importo delle spese funerarie diviso per il numero dei figli della suocera che non hanno rinunciato all’eredità (compreso il marito premorto di vostra zia).

  4. Anonimo ha detto:

    MIa zia conviveva con la suocera. Alla morte del marito di mia zia, la suocera ha rinunciato all’eredità. La suocera aveva delegato mia zia per la riscossione della pensione e la gestione del conto corrente. Quando la suocera è morta il conto della suocera era vuoto ed anche quello di mia zia, pertanto gli altri due figli della suocera, quindi eredi, hanno provveduto alle spese funerarie. Ora che mia zia è morta, gli eredi di cui sopra, richiedono il rimborso delle spese da loro sostenute agli eredi di mia zia (ovvero mia madre e relativi fratelli/sorelle) perché sostengono che mia zia ha speso impropriamente i soldi della loro madre.
    E’ giusto che tali spese debbano essere a loro rimborsate?
    Grazie

    • Eredi dello zio defunto sono vostra zia (coniuge del defunto) ed i figli eventuali della coppia (che qui supponiamo assenti, atteso il silenzio di chi pone il quesito). Le spese delle esequie dello zio erano a carico della zia e se altri le hanno sostenute, il loro importo costituiscono un debito della zia verso coloro che tali spese hanno sostenuto. Deceduta la zia, le suaccennate spese (il debito della zia) vanno a carico degli eredi della zia in quanto i debiti della zia si trasferiscono agli eredi.

      Tutto il resto, le deleghe di conto corrente della suocera di vostra zia a vostra zia, la circostanza che il conto corrente fosse vuoto alla morte della suocera di vostra zia, sono fatti irrilevanti rispetto alla questione posta.

      Se muore il marito le spese funerarie toccano alla moglie. Quando muore la moglie i debiti di costei passano in eredità ai chiamati che non rinunciano.

  5. Anonimo ha detto:

    Mio marito è stato dichiarato fallito a gennaio del 2018. A seguito del grande dispiacere patito si è ammalato di cancro ed è deceduto il mese scorso. Ovviamente quello sciacallo del Curatore, gli ha tolto tutto, c/c, immobili, mobili e, quel che è peggio, la sua pensione dopo che aveva pagato contributi per 52 anni. Ora io ho sostenuto spese per la cura extra SSN, per l’acquisto di articoli sanitari non mutuabili e spese funerarie per oltre 6.000,00 euro che non posso pagare perchè percepisco una pensione piuttosto bassa. Mi hanno anticipato i costi alcuni familiari. Ho chiesto al curatore il rimborso delle spese documentate (come ho letto su internet) e la risposta è stata questa: :::”in riferimento alle Sue comunicazioni relative alle spese mediche nonché alle spese funeratizie sostenute dalla Sig,ra De Micheli, rinnovando il dispiacere per quanto avvenuto, si comunica che non risultano gli estremi affinché il Fallimento debba rimborsare tali oneri.
    Si richiede pertanto di indicare la norma della Legge Fallimentare in virtù della quale avanza la richiesta.” Potreste darmi i riferimenti richiesti dal curatore?? Ringrazio e porgo cordiali saluti e auguri di buone festività.

    • La richiesta va inoltrata al gestore sito che ha pubblicato il post dalla lettura del quale lei ha dedotto la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute.

  6. Anonimo ha detto:

    Ringrazio per il commento di cui al commento #25481. Desidererei però sapere: nella situazione delineata al commento #25840, quali sono i coeredi che si possono individuare? Grazie ancora.

  7. Anonimo ha detto:

    Il mese scorso è mancato il mio unico fratello i cui parenti presenti (più prossimi?) mi sembrano essere: una ex moglie (divorziata), una figlia (adottata da mio fratello e dalla sua ex moglie), una compagna (con cui mio fratello non mi risulta essersi sposato civilmente) ed il fratello sottoscritto (che, per altro, non ha alcun interesse su eredità e simili). Vorrei sapere chi deve sostenere le spese funebri e, qualora dovessi per legge essere obbligato a farlo, quale quota mi dovrebbe spettare. Grazie per la cortesia.

    • I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Questo è quanto dispone l’articolo 752 del codice civile.

      Pertanto, non essendo lei un chiamato all’eredità, dovrà essere rimborsato dell’intera somma versata per le esequie e la tumulazione di suo fratello. Somma che andrà richiesta, pro quota, ai coeredi che non abbiano rinunciato all’eredità.

  8. Anonimo ha detto:

    Il 4 marzo 2016 è venuto a mancare mio fratello sposato senza figli ,gli eredi sono la moglie,il padre ed io in quanto sorella,la moglie ha presentato la dichiarazione di successione,senza chiedere i nostri documenti e le relative firme,data della dichiarazione 26 giugno 2019,di conseguenza noi non abbiamo potuto accettare ne rinunciare all’eredità, nel frattempo mio padre è venuto a mancare ed io ho ereditato la sua quota relativa a mio fratello,io sono ancora in tempo a rinunciare all’eredità? e se sì la quota relativa mio fratello rientra nella successione di mio padre e di conseguenza rinuncio anche al conto corrente? in caso di rinuncia le spese funerarie di mio fratello le devo pagare? sempre pro quota.di mio padre son l’unica erede,grazie e buona sera.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Dopo il decesso, il padre aveva diritto ad 1/4 del patrimonio lasciato dal figlio, la sorella ad 1/12, la moglie senza figli ai 2/3: può rivolgersi ad un avvocato per rimettere le cose a posto. Il chiamato (nella fattispecie la sorella del de cuius) che non è in possesso dei beni del defunto ha dieci anni di tempo per accettare o rinunciare all’eredità. Se lei rinuncia all’eredità di suo padre, rinuncia solo alla quota del patrimonio che suo padre aveva ricevuto dal figlio (in pratica le resterebbe 1/12 del saldo di conto corrente intestato a suo fratello). Le spese funerarie di suo fratello è un onere a carico degli eredi che hanno accettato, pro quota: se rinuncia all’eredità si suo fratello non è obbligata a pagare le sue spese funerarie. Ma se accetta l’eredità di suo padre, è costretta a corrispondere pure la quota di spese funerarie che sarebbero spettate a suo padre: cioè 1/4 del costo del funerale.

  9. Anonimo ha detto:

    Il 2 giugno 2019 é deceduta mia madre, mi sono rivolto all’assistente sociale del comune perché io sono disoccupato e iscritto al cpi da circa 3 anni con un isee a 0, quindi nell impossibilità di sostenere le spese funerarie: dopo che ho fatto presente all’assistente sociale la situazione, mi riferisce che presenterà tutto agli uffici preposti del comune e mi farà sapere. A distanza di 5 mesi, senza sapere nulla, mi contatta l’azienda che si e’ occupata del funerale chiedendomi di essere pagata perché il comune gli ha comunicato che non paga nulla.

    Gentilmente vorrei sapere come comportarmi e a chi rivolgermi in merito.

    • Probabilmente l’assistente sociale delegata non si è occupata della questione: la cosa da fare è recarsi personalmente negli uffici comunali preposti (uffici cimiteriali) e chiedere se è stata effettivamente presentata la domanda per ottenere il funerale e la tumulazione per la defunta a spese del Comune, attese le condizioni di indigenza dell’unico familiare superstite.

  10. Anonimo ha detto:

    Posso pagare le spese funerarie di mio fratello con i soldi sul suo c/c e rinunciare poi all’eredita se i debiti superano i crediti?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per pagare il funerale di suo fratello con i soldi depositati sul suo conto corrente deve accettare l’eredità, e dopo l’accettazione non può esservi rinuncia (Semel heres, semper heres – una volta erede, erede per sempre). Può, invece, accettare l’eredità con beneficio di inventario evitando così di rimetterci di tasca propria qualora i debiti superassero i crediti di suo fratello e quanto da lui lasciato al decesso.

  11. Anonimo ha detto:

    Come posso non pagare un funerale di un padre, che ad oggi non ha una residenza è ricoverato in ospedale senza una residenza e mi hanno rintracciato dopo 10 anni che non avevo più sue notizie e sono l’unico erede.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari — ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento — gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Corte di cassazione sentenza 28/2002).

      E’ evidente allora che, per evitare di dover corrispondere le spese del funerale di suo padre, è sufficiente rinunciare all’eredità (dichiarazione che si rende presso il tribunale o un notaio).

  12. Anonimo ha detto:

    E’ stata accettata un’eredità con beneficio di inventario.
    L’unico attivo dell’asse ereditario è una somma sul c/c bancario del de cuius.
    I debiti del de cuius superano questa somma.
    Le spese funerarie, sostenute da un parente, possono essere recuperate, proporzionalmente all’ammontare dei crediti dei vari creditori, attingendo alla somma disponibile sul c/c bancario?
    Grazie in anticipo per la risposta.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non è possibile. I coeredi, secondo quanto disposto dall’articolo 752 del codice civile, contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie.

      I giudici della corte di Cassazione hanno poi stabilito, con la sentenza 28/2002, che le spese per le onoranze funebri del de cuius sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità.

      Utilizzando le disponibilità in conto corrente del defunto, per pagare le spese funerarie, si sposterebbe il peso ereditario a carico dei creditori.

  13. Anonimo ha detto:

    Una donna muore e lascia un erede testamentario oltre a tanti legati parte di soldi alcuni di immobili l’erede accetta con beneficio di inventario alla fine dopo quasi un anno comunica ai legati che devono contribuire a tutte le spese per l’acquisizione dell’eredità da lui sostenute. Essendoci ancora soldi a disposizione non può usarli non essendoci da parte dell’erede nessuna richiesta verso i legati in precedenza. Le spese notarili pesi da lui scelti dovrebbero essere a suo carico come le spese funebri come erede e non addossate ai legati che dovrebbero pagare solo l’imposta di successione che nel caso non essendoci altri eredi legittimi e pari al 8 per cento .grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se l’erede testamentario è un legittimario e se il valore della somma dei legati eccede la quota disponibile, l’erede testamentario potrebbe chiedere al giudice la riduzione delle disposizioni testamentarie, ragion per cui ai legatari potrebbe anche convenire contribuire alle spese, specie se per spese si intende il ristoro dei debiti lasciati dal de cuius.

  14. Anonimo ha detto:

    Chi paga le spese del funerale in presenza di una ex moglie (divorzio) quindi non erede e di 2 figli eredi uno minorenne studente e uno maggiorenne studente?

    • L’Amministrazione Comunale di residenza del defunto è chiamata a svolgere gratuitamente il funerale e la sepolture della salma di persone sole, abbandonate o appartenenti a famiglie bisognose non in grado di pagare, assicurando una sepoltura ed un servizio dignitosi.

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