Quando si perde il ricorso presso il giudice di pace – la procedura per il pagamento della multa

Come è noto, il decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150, in vigore dal 6 ottobre 2011, ha, tra l'altro, introdotto significative modifiche in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, adesso regolata dall'articolo 7 del predetto decreto.

L'articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, numero 150, prescrive che Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notifica della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

Pertanto, la legge ha chiaramente stabilito che è il giudice, in caso di rigetto de] ricorso, a determinare l'importo della sanzione da pagare, in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito per la violazione accertata e oggetto di ricorso.

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, con le modalità determinate dall'Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore e a vantaggio di essa. La notifica della sentenza deve essere effettuata dalla Prefettura cui spetta la legittimazione passiva nel giudizio, con oneri a carico del soccombente.

Per quanto attiene invece la possibile sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente, sarà l'organo accertatore (polizia, carabinieri e vigili) a doversi occupare del tagli dei punti nel rispetto del tempo concesso al trasgressore per impugnare il provvedimento. Ovvero 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza o 30 giorni dalla sua notifica (se non c'è stata opposizione).

23 Aprile 2013 · Ornella De Bellis