pagamento in ritardo di cambiale

Lei non è iscritta, in relazione alla cambiale insoluta, "all'albo dei cattivi pagatori", ma al registro telematico dei protesti.

Per poter cancellare il protesto è necessario innanzitutto pagare la cambiale al creditore, compresi interessi e spese maturate, e successivamente presentare istanza di cancellazione del protesto alla CCIAA competente o direttamente alla cancelleria del Tribunale.

Il problema è che l'istanza di cancellazione del protesto prevede la presentazione del titolo in originale, unitamente alle altre formalità, quindi lo smarrimento del titolo da parte del prenditore complica notevolmente la faccenda.

Fortunatamente, una sentenza della Corte Costituzionale del 2005 sembra dare ragione al debitore che voglia cancellare il protesto anche in assenza del titolo in originale, ma credo che sarà opportuno, in questo caso, che Vi facciate assistere da un legale.

In alternativa, il protesto viene cancellato d'ufficio decorsi 5 anni dalla levata.

27 Agosto 2014 · Simone di Saintjust