Assegno non trasferibile pagato a soggetto diverso dal beneficiario

Assegno non trasferibile pagato a soggetto diverso dal beneficiario - la banca deve effettuare nuovo pagamento a beneficiario

Come è noto, la legge assegni precisa che la banca che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponde del pagamento. Per giurisprudenza consolidata, ove la banca girataria per incasso di assegno, munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente (ad esempio, un fiduciario) essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo beneficiario.

Infatti, per poter essere pagato a persona diversa dal beneficiario, l'assegno non trasferibile deve presentare il mandato all'incasso apposto sul titolo stesso, con l’indicazione del soggetto e della sua qualità di rappresentante del beneficiario.

Assegno non trasferibile - l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende al pagamento effettuato a soggetto diverso dal destinatario

È, infine, la presunzione di tacita approvazione dell'estratto di conto corrente, trascorso il termine semestrale dalla ricezione, riguarda accrediti ed addebiti, considerati nella loro realtà effettuale, ma non comporta l'approvazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti quali, in particolare, il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario

Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11908 depositata il 28 maggio 2014.

30 Maggio 2014 · Simonetta Folliero