Paga i danni chi rompe il fidanzamento dopo la promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Nel caso specifico esaminato dalla Corte di cassazione (sentenza 20889/15) sono state considerate risarcibili le spese sostenute dalla mancata sposa relative all'abito nuziale nonché agli arredi e ai lavori di ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale.