Opposizione al precetto – quando l’importo ingiunto contiene spese legali non conformi alle tariffe professionali

È giurisprudenza consolidata che l'opposizione a precetto può configurare sia opposizione all'esecuzione (articolo 615 del codice di procedura civile) sia opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile), a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta ovvero ne chieda la nullità per vizi formali.

L'opposizione a precetto, quando configura opposizione all'esecuzione, comporta, in caso di accoglimento, l'idoneità dell'atto, sia pure per minore ammontare, a fungere da presupposto per l'esecuzione.

Invece, l'opposizione a precetto, quando configura opposizione agli atti esecutivi, comporta, in caso di accoglimento, che l'atto debba essere rinnovato.

In particolare, integra opposizione all'esecuzione, non agli atti esecutivi, quella proposta dal debitore sottoposto ad esecuzione per contestare che possano essergli richieste determinate spese portate dal precetto, investendo essa, sia pure limitatamente alle spese, il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata.

La contestazione, con la quale l'intimato dichiara che nell'atto di precetto sono state chieste somme non dovute per le spese (per esempio, in quanto non conformi alle tariffe legali professionali in vigore) investe una questione che involge il diritto sostanziale del creditore a procedere coattivamente e pone in discussione il diritto sostanziale del creditore a conseguire il credito per come compiutamente risulta indicato nell'atto di precetto.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione nella sentenza 6102/13.

6 Ottobre 2014 · Simone di Saintjust