Opposizione all’esecuzione – Non si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale

Il periodo di sospensione feriale dei termini processuali cade tra il 1° agosto ed il 15 settembre: durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Le opposizioni esecutive in generale, pertanto, ivi comprese le opposizioni proposte prima dell’inizio dell’esecuzione sono sottratte all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale.

L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Si tratta di quanto ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 95/2017.

29 Gennaio 2017 · Lilla De Angelis