Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi – differenze

L'opposizione all'esecuzione è volta a contestare il diritto di promuovere l'esecuzione per inesistenza, invalidità od inefficacia del titolo esecutivo e, in genere per sopravvenienza di fatti impeditivi od estintivi del diritto all'esecuzione.

L'opposizione agli atti esecutivi attiene invece è volta, INVECE, a denunziare l'esistenza dei vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e delle irregolarità formali di quelli preliminari all'azione esecutiva come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notifiche.

Il principio è stato enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 15561/01.

Inoltre, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. Le medesime opposizioni, qualora sia stato impossibile proporle prima dell'inizio dell'esecuzione si propongono con ricorso al Giudice dell'esecuzione nel temine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione.

24 Aprile 2015 · Giorgio Martini