Opposizione a preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica del verbale e della cartella esattoriale

Quando si contesta il preavviso di fermo amministrativo, rilevando la mancata notifica del verbale di accertamento delle violazioni del Codice e della cartella di pagamento e si eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, per essere decorsi più di cinque anni dalla violazione, l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ed è regolata dall'articolo 615 del codice di procedura civile.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribadito che, in simili circostanze, è competente il giudice di pace.

Non rileva, al riguardo, il fatto che l'opposizione è avanzata a seguito della notifica del preavviso di fermo amministrativo. A prescindere dalla controversa natura del fermo di beni mobili registrati, questa non rileva ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere ogniqualvolta la notifica (e/o la conoscenza) del provvedimento di preavviso di fermo costituisca solo l'occasione per impugnare dinanzi al giudice competente il titolo in forza del quale si intende procedere alla riscossione coattiva.

Se l'opponente non muove specifiche censure avverso il preavviso di fermo, contestando invece il verbale di accertamento della violazione del codice della strada, la cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione coattiva, la competenza è, indiscutibilmente, del Giudice di pace.

La cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte proponga opposizione dopo aver ricevuto il preavviso di fermo amministrativo.

Quelle appena sviluppate sono le considerazioni svolte dai giudici della Corte di cassazione nella ordinanza 11816/15.

9 Giugno 2015 · Giuseppe Pennuto