Opposizione ad un atto di pignoramento per cartella esattoriale affetta da vizi di notifica ed originata da crediti di natura tributaria

La normativa vigente stabilisce che l'opposizione al titolo esecutivo (cartella esattoriale o accertamento esecutivo) in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propone davanti al giudice tributario mentre le opposizioni all'esecuzione concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (ex articolo 615 del codice di procedura civile).

Restava tuttavia aperto il problema dell’individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la notifica del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell’esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduca di non avere mai ricevuto in precedenza la notifica del titolo esecutivo.

I giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, hanno risolto il dilemma (sentenza 13913/2017) stabilendo che in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento) è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.

7 Giugno 2017 · Paolo Rastelli