Opposizione a pignoramento esattoriale presso residenza o azienda del debitore

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati dal concessionario della riscossione può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni, ovvero, prima della data fissata per il primo incanto.

L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.

Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore al momento in cui si e' verificata la violazione o il presupposto che ha dato origine all'iscrizione a ruolo.

2 Settembre 2013 · Carla Benvenuto