Opposizione a fermo amministrativo – giudice competente se il credito ha natura mista

Cosa accade se viene disposto da Equitalia fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore per il mancato pagamento di una serie di cartelle esattoriali di natura tributaria e non, ed il debitore decide impugnare l'azione esecutiva? Qual è il giudice competente per proporre opposizione al fermo amministrativo del veicolo disposto dal Concessionario della riscossione?

Tanto per fissare le idee, supponiamo che l'importo iscritto a ruolo per cui procede Equitalia sia attribuibile al mancato pagamento nei 60 giorni previsti di una cartella esattoriale notificata per omesso o insufficiente pagamento della TARSU (Tassa Ambientale per i Rifiuti Solidi Urbani) e di altre cartelle notificate, invece al debitore, per l'omesso o insufficiente pagamento di sanzioni amministrative o multe per infrazione al Codice della Strada.

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo amministrativo del veicolo appartiene al giudice tributario, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.

Ove il fermo amministrativo concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura non tributaria ed altre invece di natura tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento di fermo contestato, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione ai crediti non tributari posti a fondamento dei provvedimento in questione, e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria.

Così hanno deciso i giudizi delle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza numero 15425/14. In pratica per il debitore si tratta di una "mission impossible". Per ottenere la "liberazione" del bene fermato amministrativamente il debitore deve ottenere due giudizi favorevoli, uno dalla CTP competente per la TARSU e l'altra dal giudice di pace competente per le multe E, gli è andata pure bene: se una delle cartelle esattoriali fosse stata originata, per ipotesi, dall'omesso o insufficiente versamento di contributi, il povero debitore avrebbe dovuto rivolgersi anche al giudice del lavoro ...

9 Luglio 2014 · Paolo Rastelli