Opposizione a decreto ingiuntivo – Al debitore l’onere di provare che il pagamento effettuato con assegni sia da imputare al credito azionato

Supponiamo che il debitore destinatario di decreto ingiuntivo eccepisca, in sede di opposizione, il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto al creditore una somma idonea alla sua estinzione ed il creditore controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio.

In questo caso, il creditore ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito. Infatti, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito dal debitore con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso.

Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e, dunque, l'astrattezza dell'imputazione) così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con il credito azionato laddove il creditore disconosca l'asserito legame tra il credito azionato e gli assegni prodotti.

Quelle appena enunciate costituiscono, sinteticamente, le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 18471/15.

23 Settembre 2015 · Lilla De Angelis