Opposizione alla cartella esattoriale originata dall’omesso pagamento di una sanzione amministrativa quando il verbale di accertamento dell’infrazione al Codice della strada non è stato mai notificato
In tema di opposizione agli atti - cartella esattoriale o ingiunzione fiscale - finalizzati alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione stessa in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di accertamento della violazione, è esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile.
L'opposizione deve essere proposta ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011, a norma del quale, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono regolate dal rito del lavoro: l'opposizione, pertanto, si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.
E' qui opportuno ricordare che (sentenza 22080/2017 Corte di cassazione - sezioni unite civili) quando l'azione giudiziale di opposizione viene proposta, ex articolo 7 della legge 150/2011, dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'ingiunzione fiscale), per dedurre l'omessa od invalida notifica del verbale di accertamento presupposto, non vi è spazio per lo svolgimento per difese nel merito della pretesa sanzionatoria.