Omissione contributiva – Gli atti interruttivi della prescrizione si estendono anche alle sanzioni civili

Tutti gli atti interruttivi posti in essere dall'INPS non contengono alcun riferimento specifico alle sanzioni civili: la domanda che ci si pone è se si estendono anche al credito dell'INPS per le sanzioni civili gli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva.

Nella giurisprudenza prevalente vige l'assunto secondo il quale, in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale.

Per le sanzioni civili, inoltre, opera la trasmissibilità agli eredi.

La legge, dal canto suo, dispone che per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza - ingiunzione è emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Ne discende che, sotto il profilo normativo, le sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma predeterminata il cui relativo credito sorge alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione.

Pertanto, in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al debitore per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro prevista automaticità, rimangono funzionalmente legate all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interrutivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per le sanzioni civili.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza numero 5076/15.

16 Marzo 2015 · Tullio Solinas