Omesso o ritardato versamento delle rate e risoluzione del contratto di mutuo

Com'è noto, la banca puo' invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La risoluzione del contratto comporta la decadenza del beneficio del termine (DBT) e la contestuale richiesta del rimborso del capitale residuo in un’unica soluzione.

La risoluzione dei contratto del mutuo ipotecario conseguente alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine ed alla notifica dell’atto di precetto obbliga, pertanto, il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta.

Inoltre, sul credito così determinato, vanno corrisposti al creditore gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale.

Questa la decisione dei giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 4230/15.

5 Marzo 2015 · Stefano Iambrenghi