Il dipendente della banca che non protesta la cambiale impagata può incorrere nel reato di abuso d’ufficio

Il dipendente responsabile della cassa cambiali che inganna il notaio, non sottoponendogli le cambiali rimaste impagate emesse in favore di terze persone, inducendolo quindi a non protestarle, in modo da procurare al debitore l’ingiusto vantaggio patrimoniale di non essere sottoposto al protesto, commette il reato di abuso d'ufficio.

Il giorno da cui decorre il termine prescrizionale del reato va individuato nella data di scadenza del termine per l’elevazione del protesto senza tener conto della possibilita’ di un protesto tardivo, effettuabile sino ad un anno dalla scadenza del titolo e rilevante come constatazione ufficiale del mancato pagamento nonche’ come presupposto per l’iscrizione nel relativo bollettino.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza 39430/15.

24 Ottobre 2015 · Simonetta Folliero