Omessa comunicazione dati conducente – Il proprietario è soggetto alla sanzione pecuniaria anche se Il giudice di pace accoglie il ricorso al verbale di infrazione

Chiunque non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada è soggetto alla sanzione amministrativa (da euro duecentocinquanta a euro mille) prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notifica dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

E' bene osservare che la norma appena riportata (articolo 180, comma 8 del codice della strada) punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario del veicolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente in riferimento ad una determinata infrazione al codice della strada, ometta di ottemperare all'invito. Indifferente è quindi la sorte della violazione (eventualmente opposta innanzi al giudice di pace ed anche in caso di accoglimento del ricorso) sottesa alla richiesta di comunicare i dati del conducente a cui il proprietario del veicolo non ha adempiuto.

In altre parole, è inammissibile opporsi alla sanzione amministrativa comminata in seguito al rifiuto opposto a collaborare con la Pubblica Amministrazione entro i termini da questa fissati, eccependo che in pendenza di ricorso avverso il verbale di infrazione, che comporta la sottrazione di punti dalla patente a carico del conducente, nessun obbligo di comunicazione sussista in capo al proprietario.

Queste le precisazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nell'ambito di quanto disposto nella sentenza 19380/15.

1 Ottobre 2015 · Giuseppe Pennuto